Abbiamo visto in un precedente articolo (qui) come la normativa in termini di copyright e privacy sia molto stringente e come questa incide sui ritratti e la loro pubblicazione. per grosse linee, ogni qual volta si ritrae una persona, è necessario ottenere il permesso scritto per poter pubblicare l’immagine stessa. Questa regola, però, non è monolitica ed ammette alcune eccezioni, in particolare quando si ha a che fare con un personaggio famoso.
Persone non famose
Se avete fotografato un personaggio “normale”, ovvero non famoso (un familiare, un amico, un estraneo), non potete pubblicare la sua foto in assenza del suo esplicito permesso (quindi, nuovamente, non è possibile pubblicare i ritratti senza il consenso). Quindi, anche nel caso di Street Photography, non potrete mai pubblicare sul vostro sito web, su una pagina Facebook, su un giornale o su un sito di fotografie un ritratto di una persona non famosa.
Al contrario, se la fotografia in questione viene pubblicata o stampata al fine di permetterne la visione ad un ristretto numero di persone (esponendola in casa o “pubblicandola” sulla propria pagina Facebook e rendendola accessibile in modo stringente solo alla propria cerchia di amici), non vi è violazione della privacy in quanto la foto semplicemente non è pubblica.
Un’eccezione alla regola vi è nel caso il ritratto in questione abbia implicazioni di giustizia, scopi scientifici (ad esempio se fotografate un convegno medico e alcune persone sono riconoscibili), culturali, didattici o legato a manifestazioni o cerimonie pubbliche. In ogni caso, l’interesse per l’evento in cui si è fotografata la persona deve sussistere anche alla fine dell’evento stesso (ovvero deve essere un fatto, un evento, un avvenimento per il quale è importante la divulgazione stessa) e non esaurirsi con l’evento.
Infine, la pubblicazione di immagini dove sono ritratte persone rese irriconoscibili (foto editing) è sempre permessa.
Finalità culturali o didattiche e persone non famose
Questa finalità è la vera eccezione: se infatti la fotografia è realizzata a scopo di divulgazione didattica (immaginate un trattato medico), allora è possibile pubblicarla senza richiedere l’autorizzazione. Ovviamente sempre che l’immagine non vada a ledere la dignità della persona fotografata.
Luogo pubblico con presenza di persone non famose
Un luogo pubblico può essere fotografato. Ed un luogo pubblico, per suo scopo, è frequentato da persone. Se un fotografo ha la necessità di scattare un’immagine di un luogo del genere, difficilmente può esimersi dal riprendere anche delle persone “non famose”. In questi casi, se il soggetto principale della fotografia è il luogo pubblico, la stessa è pubblicabile anche se le persone ritratte sono riconoscibili (quindi senza autorizzazione). Discorso del tutto simile nel caso di un evento: se ad essere pubblicata è la foto di un evento e nella stessa sono riconoscibili dei volti, questi non inficiano il diritto alla pubblicazione della foto stessa.
Al contrario, se le persone ritratte in luogo pubblico sono parte integrante della foto (ovvero se le cancellassimo la foto perderebbe il suo scopo), questa non è pubblicabile in assenza dell’autorizzazione esplicita di tutti gli individui ritratti. In questi casi, se proprio non si riesce a richiedere o ottenere l’autorizzazione, il fotografo può comunque pubblicare l’immagine a condizione di rendere irriconoscibili i volti delle persone ritratte.
Minorenni
Un minore non ha diritto di autorizzazione alla pubblicazione di un ritratto. L’autorizzazione deve essere fornita dai genitori o dai tutori legali. Come nel caso di persone non famose, anche nel caso dei minori è possibile pubblicare immagini dove il volto del minore è stato reso irriconoscibile.
L’Articolo 114 del Codice di Procedura Penale, comma 6: È vietata la pubblicazione delle generalità e dell’immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni. Il tribunale per i minorenni, nell’interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione.
Il contenuto di questo articolo è inoltre confermato/richiamato sia dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 all’articolo 50 (Il divieto di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale) che dal citato articolo 13 del DPR 448/98 (Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento).
Ciò significa, quindi, che è fondamentale evitare la presenza di qualunque elemento possa portare all’identificazione di un minorenne: questo può essere una maglietta personalizzata, la presenza di altre persone molto vicine al minorenne stesso (i genitori) e via discorrendo.
Persone famose
Le limitazioni alla pubblicazione delle immagini di persone hanno come scopo quello di non rendere pubblico il volto di un cittadino sconosciuto. Se un personaggio, al contrario, è noto al pubblico (ovvero è un personaggio famoso), questa limitazione decade, in quanto la nostra fotografia non svela nulla che non sia già noto.
Ovviamente questo non significa che sia possibile fotografare una persona famosa (o persona pubblica) in qualunque situazione: è lecita la pubblicazione senza consenso di persone famose solo nell’ambito di pubblica informazione sempre che queste non vadano a ledere la reputazione della persona stessa. Un esempio lampante sono le fotografie che figurano sulle riviste di gossip: parte delle immagini sono illegali in quanto vanno appunto a ledere la dignità della persona (atteggiamenti equivoci, fotografie rubate).
In ogni caso la pubblicazione dell’immagine di una persona famosa (priva di autorizzazione) non può essere fatta a scopo di lucro: ciò significa che non si può usare la foto di una persona pubblica a scopi pubblicitari o di merchandising in assenza di una esplicita autorizzazione. La pubblicazione a scopo di lucro può, o meglio da diritto ad un risarcimento per il danno (articolo 2043 del codice civile) subito da parte del personaggio famoso, risarcimento che può essere anche particolarmente oneroso.
I ritratti ed il diritto di cronaca
Per alcune immagini che potrebbero essere considerate diffamanti, e quindi non pubblicabili, esiste però il diritto di cronaca. Questo diritto è subordinato a tre requisiti: veridicità, pertinenza e continenza, ovvero è necessario che la notizia (o la foto) sia vera, esista un interesse pubblico per la notizia (o la foto), la notizia (o la foto) sia obiettiva.